Settembre 9, 2026

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Caltanissetta, pronunciato il divorzio: niente assegno di mantenimento e casa coniugale non assegnata

Si conclude con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio una complessa vicenda familiare approdata nelle aule del Tribunale di Caltanissetta e sviluppatasi, negli ultimi anni, anche attraverso procedimenti di natura penale.

Con una sentenza deliberata nel luglio 2026, il Tribunale di Caltanissetta ha accolto la domanda di divorzio proposta dal marito, assistito dall’avvocato Italo Attardo, confermando sostanzialmente l’assetto già determinato nel precedente giudizio di separazione.

Nel corso della separazione erano state avanzate, tra le altre, richieste di addebito, di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento di un contributo di mantenimento pari a 650 euro mensili.

Richieste che non avevano trovato accoglimento.

Il Tribunale aveva infatti pronunciato la separazione senza addebito, respingendo sia la domanda relativa all’assegnazione della casa familiare sia quella riguardante il contributo economico.

La difesa del marito aveva nel frattempo proposto, nell’ambito dello stesso procedimento, anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che il divorzio intervenisse alle condizioni già determinate con la separazione.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda e ha pronunciato il divorzio.

Nella decisione viene rilevato che era trascorso il periodo previsto dalla legge dalla pronuncia con la quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente e che non era intervenuta alcuna ricostituzione della comunione materiale e spirituale.

L’esito conferma quindi l’assenza di un assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge e la mancata assegnazione della casa coniugale.

Anche sul fronte delle spese processuali il provvedimento assume rilievo: il Tribunale ne ha disposto la compensazione nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico della controparte, per 2.631 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, da corrispondere allo Stato in ragione dell’ammissione dell’altra parte al patrocinio a spese dello Stato.

Una vicenda intrecciata con un procedimento penale

Nel corso del giudizio civile è stata prodotta dalla difesa anche una sentenza penale relativa a fatti verificatisi successivamente all’avvio della separazione.

Il provvedimento riguardava episodi di atti persecutori commessi ai danni dell’uomo nel maggio 2024 e aveva portato alla condanna in primo grado di tre persone.

Sulla vicenda è successivamente intervenuta anche la Corte d’Appello di Caltanissetta, che nel maggio 2026 ha respinto gli appelli presentati, confermando le decisioni assunte in primo grado.

La sentenza penale era stata richiamata dalla difesa anche a sostegno della richiesta di riconoscimento della responsabilità per lite temeraria nel procedimento civile.

Su questo specifico punto, però, il Tribunale non ha accolto la domanda.

I giudici hanno infatti osservato che il procedimento di separazione era stato avviato prima dei fatti oggetto del successivo processo penale. Non è stato quindi ritenuto possibile utilizzare quegli avvenimenti per dimostrare una situazione di mala fede o colpa grave esistente al momento dell’introduzione della causa.

Rimangono così distinti i due piani giudiziari.

La conferma in appello della vicenda penale

A completare il quadro giudiziario è intervenuta anche la Corte d’Appello di Caltanissetta, che con sentenza pronunciata il 21 maggio 2026 ha respinto gli appelli proposti contro la decisione penale di primo grado, confermandone sostanzialmente l’impianto e le condanne.

La Corte ha ritenuto infondate le contestazioni della difesa, evidenziando come la ricostruzione dei fatti fosse sostenuta da un insieme di elementi convergenti: dichiarazioni delle persone offese, testimonianze, annotazioni della polizia giudiziaria, verbale di arresto e ulteriori riscontri documentali.

Particolare rilievo è stato attribuito alla reiterazione delle condotte e alla loro capacità intimidatoria, nonché alle conseguenze prodotte sulle abitudini di vita delle persone coinvolte. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il conflitto familiare era infatti sfociato in ripetute minacce, episodi di aggressione e comportamenti persecutori, determinando uno stato di timore tale da portare una delle persone offese ad allontanarsi da Caltanissetta e trasferirsi all’estero.

La Corte ha inoltre escluso che il deterioramento dei rapporti familiari potesse giustificare o ridimensionare la rilevanza delle condotte contestate, confermando anche il trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado.

La pronuncia d’appello rappresenta dunque un ulteriore tassello della complessa vicenda giudiziaria: accanto alla definizione della separazione e del divorzio sul piano civile, anche il procedimento penale ha raggiunto il secondo grado di giudizio con la conferma della decisione assunta dal Tribunale.

Il procedimento matrimoniale si conclude con un risultato complessivamente favorevole alla linea sostenuta dall’avvocato Italo Attardo: divorzio pronunciato, nessun assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge, mancata assegnazione della casa coniugale e una parte delle spese processuali posta a carico della controparte.

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